Le aste giudiziarie sono procedure di vendita forzata di beni mobili e immobili disposte dal Tribunale nell'ambito di un'esecuzione immobiliare o di una liquidazione giudiziale (ex fallimento). Quando un debitore (persona fisica o persona giuridica) non è più in grado di far fronte ai propri debiti, i creditori possono richiedere al Tribunale di procedere alla vendita degli stessi con l’esecuzione forzata oppure con l’apertura della Liquidazione Giudiziale o ancora con l’apertura delle diverse Procedure di Composizione della Crisi e Sovraindebitamento. I beni vengono quindi messi all'asta pubblica per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i crediti.
Il Giudice incaricato dispone la vendita attraverso una procedura trasparente e regolamentata, garantendo la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, l'accesso aperto a tutti gli interessati e l'aggiudicazione al miglior offerente.
Nelle vendite giudiziarie vengono messi all'asta case e appartamenti (immobili residenziali), terreni e fabbricati commerciali o industriali, oltre a beni mobili come auto, moto, macchinari, gioielli, quote societarie e altri asset.
Le aste giudiziarie sono aperte a tutti i soggetti che abbiano la capacità di agire e possano liberamente acquistare immobili secondo la legge italiana. Possono presentare offerte di acquisto sia le persone fisiche, ossia i cittadini italiani e stranieri, sia le persone giuridiche come società, cooperative, enti e associazioni.
Non esistono particolari requisiti per partecipare alle vendite giudiziarie, se non la maggiore età e il possesso dei documenti necessari per l'identificazione. Gli offerenti possono essere anche coniugi che intendono acquistare insieme, in questo caso devono specificare il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) nella domanda di partecipazione.
Esistono alcune limitazioni specifiche.
Non possono partecipare alle aste giudiziarie i seguenti soggetti:
Per quanto riguarda gli immobili all'asta, si trovano principalmente case e appartamenti residenziali, villette unifamiliari e bifamiliari, terreni edificabili e agricoli, capannoni industriali, negozi e locali commerciali, uffici, box auto e posti auto, oltre a immobili di pregio come ville e proprietà storiche. Gli immobili pignorati possono essere venduti sia come lotti unici che suddivisi in più lotti separati.
I beni mobili oggetto di vendita giudiziaria includono autovetture, moto e mezzi di trasporto, macchinari industriali e attrezzature professionali, arredi per abitazioni e uffici, gioielli e preziosi, opere d'arte e oggetti di antiquariato, oltre a beni tecnologici come computer e apparecchiature elettroniche.
Nelle aste fallimentari è possibile acquistare anche aziende o rami d'azienda, quote societarie, marchi e brevetti, crediti e portafogli di crediti deteriorati. Ogni lotto viene descritto in modo dettagliato nella perizia di stima allegata all'avviso di vendita, che ne indica le caratteristiche, lo stato di conservazione e il valore stimato.
Le aste giudiziarie su AsteBook si distinguono principalmente in due modalità di vendita: l'asta con deposito cauzionale (auction) e l’asta senza deposito cauzionale (free auction). In entrambi i casi si tratta di vendite online a tempo con durata variabile e con una base d’asta prestabilita.
Il giorno della gara, nelle aste telematiche asincrone, i rilanci sono effettuati entro un lasso di tempo (finestra temporale che di solito scade alle ore 12:00), mentre nelle aste sincrone miste occorre collegarsi o presentarsi nel giorno e nell'orario stabiliti per partecipare ai rilanci in tempo reale.
La manifestazione d'interesse è una particolare modalità di vendita giudiziaria che rappresenta un invito ad offrire piuttosto che una vera e propria asta competitiva. Si tratta di una procedura alternativa utilizzata principalmente per beni complessi, stock di merci o immobili che necessitano di una valutazione più flessibile del mercato.
In questa forma di vendita, i beni o gli immobili all'asta vengono pubblicati con un valore di stima indicativo anziché un prezzo base rigido. Gli interessati possono presentare, entro il termine ultimo stabilito, una proposta di acquisto vincolante che costituisce un'offerta irrevocabile soggetta a valutazione.
A differenza delle aste tradizionali dove vige il principio dell'aggiudicazione automatica al miglior offerente, nella manifestazione d'interesse le offerte vengono esaminate dagli organi competenti della procedura, che possono essere l'Autorità Giudiziaria, il Curatore fallimentare, il Commissario Giudiziale o il Commissionario incaricato della vendita. Questi soggetti valutano le proposte ricevute e decidono discrezionalmente se accettare ponendo in ogni caso il bene in asta (con la sottostante offerta)
Questa modalità di vendita per trattativa privata offre maggiore flessibilità nella definizione del prezzo finale e permette di considerare non solo l'importo offerto, ma anche altre condizioni proposte dall'acquirente, come i tempi di pagamento o particolari garanzie. La manifestazione d'interesse è particolarmente utilizzata nelle procedure concorsuali e nelle liquidazioni di patrimoni complessi dove la valutazione qualitativa delle offerte risulta determinante per massimizzare il recupero per i creditori.
Le differenze delle aste tradizionali, nella manifestazione di interesse:
In caso di aggiudicazione, la cauzione versata viene trattenuta come acconto sul prezzo finale, mentre agli offerenti non aggiudicatari viene restituita entro 7 giorni dalla conclusione della gara. Se invece non si risulta vincitori, l'unico importo non recuperabile è la marca da bollo da 16 euro necessaria per la validità dell'offerta (in caso di offerta cartacea) oppure , in caso di asta telematica, l’importo di € 20,00 (a titolo di spese di gestione e bolli).
Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'acquirente riceve comunicazione formale tramite PEC di aggiudicazione e deve provvedere al versamento del saldo entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza di vendita/avviso di vendita. Il termine per il pagamento varia generalmente tra 30-120 giorni dall'aggiudicazione, a seconda del tipo di procedura: nelle esecuzioni immobiliari il termine standard è di 120 giorni, mentre nelle liquidazioni giudiziali (ex fallimenti) può essere ridotto a discrezione degli Organi della Procedura.
Il saldo prezzo comprende la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e la cauzione già versata, ed è integrato da ulteriori voci di spesa obbligatorie. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nell'avviso, specificando nella causale il numero di procedura e il riferimento al lotto aggiudicato.
Alle somme dovute si aggiungono le imposte (registro, ipotecarie e catastali), il compenso del Notaio, eventuali arretrati condominiali (si tratta della responsabilità in solido dell’acquirente per i due anni antecedenti la vendita).
In sintesi, il pagamento di una casa acquistata in asta giudiziaria avviene in due fasi:
| Fascia di valore | Commissione |
|---|---|
| da 0 a 25.000 € | 5% |
| da 25.001 a 330.000 € | 4% |
| da 330.001 a 900.000 € | 3% |
| oltre 900.000 € | 2% |
| Tipologia | Commissione |
|---|---|
| Beni mobili | 15% sull’importo di aggiudicazione |
Per conoscere l'identità specifica dell'acquirente, lo strumento più efficace è la visura catastale aggiornata dell'immobile, richiedibile presso l'Agenzia delle Entrate dopo che il decreto di trasferimento è stato trascritto nei registri immobiliari.