FAQ

Domande frequenti sulle aste giudiziarie

Informazioni generali

01 Cosa sono le aste giudiziarie?

Le aste giudiziarie sono procedure di vendita forzata di beni mobili e immobili disposte dal Tribunale nell'ambito di un'esecuzione immobiliare o di una liquidazione giudiziale (ex fallimento). Quando un debitore (persona fisica o persona giuridica)  non è più in grado di far fronte ai propri debiti, i creditori possono richiedere al Tribunale di procedere alla vendita degli stessi con l’esecuzione forzata oppure con l’apertura della Liquidazione Giudiziale o ancora con l’apertura delle diverse Procedure di Composizione della Crisi e Sovraindebitamento. I beni vengono quindi messi all'asta pubblica per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i crediti.

Il Giudice incaricato dispone la vendita attraverso una procedura trasparente e regolamentata, garantendo la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, l'accesso aperto a tutti gli interessati e l'aggiudicazione al miglior offerente.

Nelle vendite giudiziarie vengono messi all'asta case e appartamenti (immobili residenziali), terreni e fabbricati commerciali o industriali, oltre a beni mobili come auto, moto, macchinari, gioielli, quote societarie e altri asset.

02 Come funzionano le aste giudiziarie?
Le aste giudiziarie seguono una procedura regolamentata che va dalla pubblicazione dell'avviso al trasferimento definitivo del bene.
Il Giudice dell'Esecuzione emette un'ordinanza di vendita che stabilisce il prezzo base d'asta, le modalità di partecipazione e la data di vendita. L'avviso viene pubblicato almeno 45 giorni prima della scadenza.
03 Chi può partecipare a un’asta?

Le aste giudiziarie sono aperte a tutti i soggetti che abbiano la capacità di agire e possano liberamente acquistare immobili secondo la legge italiana. Possono presentare offerte di acquisto sia le persone fisiche, ossia i cittadini italiani e stranieri, sia le persone giuridiche come società, cooperative, enti e associazioni.

Non esistono particolari requisiti per partecipare alle vendite giudiziarie, se non la maggiore età e il possesso dei documenti necessari per l'identificazione. Gli offerenti possono essere anche coniugi che intendono acquistare insieme, in questo caso devono specificare il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) nella domanda di partecipazione. 

Esistono alcune limitazioni specifiche.
Non possono partecipare alle aste giudiziarie i seguenti soggetti:

  • Il debitore esecutato (proprietario del bene pignorato).
  • I creditori procedenti (in determinati casi).
  • I soggetti che hanno rapporti di parentela o lavoro con il giudice della procedura.
  • I professionisti coinvolti nell'esecuzione, come il custode giudiziario o il delegato alla vendita.
04 Cosa si può comprare nelle aste giudiziarie?
Nelle aste giudiziarie vengono messi in vendita sia beni immobili che beni mobili provenienti da procedure di esecuzione forzata, liquidazione giudiziale o pignoramento. La tipologia di beni disponibili è molto vasta e comprende diverse categorie di asset.

Per quanto riguarda gli immobili all'asta, si trovano principalmente case e appartamenti residenziali, villette unifamiliari e bifamiliari, terreni edificabili e agricoli, capannoni industriali, negozi e locali commerciali, uffici, box auto e posti auto, oltre a immobili di pregio come ville e proprietà storiche. Gli immobili pignorati possono essere venduti sia come lotti unici che suddivisi in più lotti separati. I beni mobili oggetto di vendita giudiziaria includono autovetture, moto e mezzi di trasporto, macchinari industriali e attrezzature professionali, arredi per abitazioni e uffici, gioielli e preziosi, opere d'arte e oggetti di antiquariato, oltre a beni tecnologici come computer e apparecchiature elettroniche. Nelle aste fallimentari è possibile acquistare anche aziende o rami d'azienda, quote societarie, marchi e brevetti, crediti e portafogli di crediti deteriorati. Ogni lotto viene descritto in modo dettagliato nella perizia di stima allegata all'avviso di vendita, che ne indica le caratteristiche, lo stato di conservazione e il valore stimato.

05 Qual è la differenza tra asta con deposito e senza deposito?

Le aste giudiziarie su AsteBook si distinguono principalmente in due modalità di vendita: l'asta con deposito cauzionale (auction) e l’asta senza deposito cauzionale (free auction). In entrambi i casi si tratta di vendite online a tempo con durata variabile e con una base d’asta prestabilita.

  • l'asta con deposito cauzionale prevede il versamento di un deposito cauzionale dell’importo indicato nell’avviso di vendita (solitamente  pari al 10% del valore offerto). La partecipazione all’asta viene resa disponibile per l’utente una volta ricevuta l’offerta sottoscritta e verificato l’accredito della cauzione.
  • l'asta senza deposito cauzionale non prevede il versamento di una somma di denaro per poter accedere all’asta. Vince la gara l’utente che allo scadere del termine ha inserito nel sistema l’offerta pari o più alta rispetto alla base d’asta.
06 Quali sono le procedure da seguire per partecipare a un’asta?
La procedura di partecipazione ad un'asta giudiziaria prevede passaggi specifici da completare entro i termini indicati nell'avviso di vendita. Per tutti i mobili e immobili all'asta nel sito AsteBook può essere verificata la perizia di stima, l'ordinanza di vendita, e le modalità di partecipazione indicate nel bando:
  1. Individuazione e studio: trovare l'immobile e consultare la perizia di stima, l'ordinanza di vendita e le modalità di partecipazione.
  2. Sopralluogo: è consigliabile effettuare un sopralluogo prenotando la visita tramite il custode giudiziario o il referente indicato nell'avviso. Questo permette di verificare personalmente lo stato del bene.
  3. Preparazione dell'offerta: per partecipare occorre preparare la domanda di partecipazione con i dati anagrafici completi, l'indicazione del lotto e l'importo offerto (pari o superiore all’offerta minima). La documentazione deve includere copia del documento d'identità, codice fiscale e il documento contabile che attesti il versamento della cauzione o deposito, qualora l’asta lo preveda. Per attestare il versamento possono essere presentati ricevuta bonifico, CRO o assegno circolare.
  4. Versamento della cauzione: Includere il documento contabile (ricevuta bonifico, CRO, o assegno circolare) che attesti il versamento della cauzione, se prevista.
  5. Presentazione: Presentare l'offerta secondo le modalità specificate nel bando. Nelle aste sincrone miste occorre collegarsi (o presentarsi) per i rilanci in tempo reale.

 

Il giorno della gara, nelle aste telematiche asincrone, i rilanci sono effettuati entro un lasso di tempo (finestra temporale che di solito scade alle ore 12:00), mentre nelle aste sincrone miste occorre collegarsi o presentarsi nel giorno e nell'orario stabiliti per partecipare ai rilanci in tempo reale. 

07 Cosa s’intende per “manifestazione d’interesse”?

La manifestazione d'interesse è una particolare modalità di vendita giudiziaria che rappresenta un invito ad offrire piuttosto che una vera e propria asta competitiva. Si tratta di una procedura alternativa utilizzata principalmente per beni complessi, stock di merci o immobili che necessitano di una valutazione più flessibile del mercato.

In questa forma di vendita, i beni o gli immobili all'asta vengono pubblicati con un valore di stima indicativo anziché un prezzo base rigido. Gli interessati possono presentare, entro il termine ultimo stabilito, una proposta di acquisto vincolante che costituisce un'offerta irrevocabile soggetta a valutazione.

A differenza delle aste tradizionali dove vige il principio dell'aggiudicazione automatica al miglior offerente, nella manifestazione d'interesse le offerte vengono esaminate dagli organi competenti della procedura, che possono essere l'Autorità Giudiziaria, il Curatore fallimentare, il Commissario Giudiziale o il Commissionario incaricato della vendita. Questi soggetti valutano le proposte ricevute e decidono discrezionalmente se accettare ponendo in ogni caso il bene in asta (con la sottostante offerta)

Questa modalità di vendita per trattativa privata offre maggiore flessibilità nella definizione del prezzo finale e permette di considerare non solo l'importo offerto, ma anche altre condizioni proposte dall'acquirente, come i tempi di pagamento o particolari garanzie. La manifestazione d'interesse è particolarmente utilizzata nelle procedure concorsuali e nelle liquidazioni di patrimoni complessi dove la valutazione qualitativa delle offerte risulta determinante per massimizzare il recupero per i creditori.
Le differenze delle aste tradizionali, nella manifestazione di interesse:

  • I beni vengono pubblicati con un valore di stima indicativo anziché un prezzo base rigido.
  • Gli interessati presentano una proposta di acquisto vincolante (offerta irrevocabile).
  • Le offerte vengono esaminate dagli organi competenti (Giudice, Curatore, ecc.), che possono accettare, rifiutare o negoziare le proposte, non essendoci aggiudicazione automatica al miglior offerente.

Procedura e partecipazione

01 Quali documenti servono per partecipare a un'asta giudiziaria?
Per partecipare a un'asta giudiziaria è necessario preparare una documentazione specifica che varia in base alla natura del soggetto offerente, sia esso persona fisica o giuridica, e alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita.

Per le persone fisiche è sufficiente il documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente o passaporto) e del codice fiscale o tessera sanitaria. Oltre ai documenti identificativi, è obbligatorio allegare la ricevuta di versamento della cauzione (se l’asta la prevede), che può consistere nell'assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva, oppure nella documentazione bancaria che attesti l'avvenuto bonifico (ricevuta con codice CRO o TRN).

Se l'acquisto viene effettuato da coniugi in regime di comunione dei beni, è necessario specificare questa informazione e allegare i documenti dell’altro coniuge (carta d’id. e c.f.).

Per le persone giuridiche (società, enti o cooperative) è indispensabile presentare la visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi), lo statuto societario e la delibera del consiglio di amministrazione o dell'organo competente che autorizza l'acquisto (se occorre il conferimento dei poteri per la partecipazione). 

In sintesi

Documenti necessari per la partecipazione alle aste giuridiche per persone fisiche (privati)
  • documento d'identità valido
  • codice fiscale
  • la ricevuta di versamento della cauzione (bonifico con CRO/TRN o assegno circolare)
  • i coniugi in comunione dei beni devono specificarlo.

Documenti necessari per la partecipazione alle aste giuridiche per le persone giuridiche (società)
  • visura camerale aggiornata (non anteriore a sei mesi)
  • statuto societario
  • delibera del CdA che autorizza l'acquisto
  • procura notarile che attesti i poteri del rappresentante legale


02 Posso visitare un'immobile prima dell'asta?
, è possibile e fortemente consigliato effettuare un sopralluogo dell'immobile prima di presentare l'offerta in un'asta giudiziaria. La visita permette di verificare personalmente lo stato dell'immobile, le condizioni di conservazione e l'effettiva corrispondenza con quanto descritto nella perizia di stima.
Per organizzare il sopralluogo, è necessario contattare il custode giudiziario nominato dal Tribunale, o il Referente dell’immobile presente sulla pagina di pubblicazione dell’asta i cui riferimenti (nome, numero di telefono ed eventuale email) sono indicati nella pubblicazione dell’asta.

Durante il sopralluogo è possibile farsi accompagnare da tecnici di fiducia come geometri, architetti o periti per una valutazione professionale dell'immobile e una stima dei costi di eventuali interventi necessari. Alcuni custodi consentono di scattare fotografie per documentare lo stato dei luoghi, ma è sempre opportuno chiedere il permesso preventivamente.

In alcuni casi particolari, quando l'immobile pignorato è occupato dal debitore o da terzi con contratti di locazione in corso, le visite potrebbero essere limitate o subordinate al consenso degli occupanti, e questo viene specificato nell'avviso di vendita.
03 Come si paga una casa comprata all'asta?
Il pagamento di un immobile acquistato all'asta avviene in due fasi distinte: il versamento della cauzione, se previsto, per partecipare alla vendita e il successivo saldo prezzo dopo l'aggiudicazione.

In caso di aggiudicazione, la cauzione versata viene trattenuta come acconto sul prezzo finale, mentre agli offerenti non aggiudicatari viene restituita entro 7 giorni dalla conclusione della gara. Se invece non si risulta vincitori, l'unico importo non recuperabile è la marca da bollo da 16 euro necessaria per la validità dell'offerta (in caso di offerta cartacea) oppure , in caso di asta telematica, l’importo di € 20,00 (a titolo di spese di gestione e bolli).

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'acquirente riceve comunicazione formale tramite PEC di   aggiudicazione e deve provvedere al versamento del saldo entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza di vendita/avviso di vendita. Il termine per il pagamento varia generalmente tra 30-120 giorni dall'aggiudicazione, a seconda del tipo di procedura: nelle esecuzioni immobiliari il termine standard è di 120 giorni, mentre nelle liquidazioni giudiziali (ex fallimenti) può essere ridotto a discrezione degli Organi della Procedura.

Il saldo prezzo comprende la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e la cauzione già versata, ed è integrato da ulteriori voci di spesa obbligatorie. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nell'avviso, specificando nella causale il numero di procedura e il riferimento al lotto aggiudicato.

Alle somme dovute si aggiungono le imposte (registro, ipotecarie e catastali), il compenso del Notaio, eventuali arretrati condominiali (si tratta della responsabilità in solido dell’acquirente per i due anni antecedenti la vendita).

In sintesi, il pagamento di una casa acquistata in asta giudiziaria avviene in due fasi:

  1. CAUZIONE, se prevista nel bando: viene versata per partecipare all'asta; se l'aggiudicatario vince, viene trattenuta come acconto.
  2. SALDO: dopo l'aggiudicazione definitiva, l'acquirente deve versare il saldo entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza (generalmente 120 giorni).
Il saldo include la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e la cauzione, più le imposte (registro, ipotecarie e catastali), il compenso del delegato alla vendita, eventuali arretrati condominiali e il fondo spese.

Attenzione!
Il mancato versamento del saldo entro il termine stabilito comporta conseguenze severe: la decadenza dall'aggiudicazione, la perdita integrale della cauzione versata a titolo di multa, e la possibile condanna al pagamento della differenza tra il prezzo originariamente aggiudicato e quello eventualmente inferiore realizzato con la successiva vendita.

04 Serve il notaio per la casa comprata all'asta?
Per acquistare un immobile all'asta giudiziaria all’interno di una procedura di esecuzione immobiliare non è necessario il notaio per il rogito notarile tradizionale.

Il trasferimento di proprietà avviene attraverso il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti l'atto notarile di compravendita. Dopo il versamento del saldo prezzo entro i termini stabiliti, il Tribunale emette il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario.

Questo provvedimento costituisce il titolo di proprietà definitivo dell'immobile e ha la medesima efficacia giuridica di un atto notarile di compravendita, con la differenza sostanziale che viene redatto direttamente dall'autorità giudiziaria. In tutti gli altri casi la prassi che si sta consolidando nei Tribunali prevede l’atto di trasferimento notarile.
05 Posso revocare l'offerta fatta in un'asta giudiziaria?
No, l'offerta di acquisto presentata in un'asta giudiziaria è irrevocabile per legge. Una volta depositata la domanda di partecipazione con la relativa cauzione, se prevista, l'offerente non può più ritirarsi o modificare la propria proposta. Il carattere di irrevocabilità dell'offerta è stabilito dal Codice di Procedura Civile e rappresenta un principio fondamentale delle vendite giudiziarie. Questo vincolo serve a garantire la serietà e la certezza della procedura d'asta, tutelando sia i creditori che devono recuperare le somme dovute, sia gli altri partecipanti alla gara.
06 Cosa succede se sono l'unico offerente?
Se risulti l'unico offerente in un'asta giudiziaria con un'offerta valida, l'immobile ti viene aggiudicato automaticamente al prezzo che hai proposto, senza necessità di partecipare a una gara al rialzo con altri concorrenti. 

Il Giudice dell'Esecuzione o il professionista delegato, alla scadenza dell’asta, verifica la regolarità formale della tua documentazione e controlla che l'importo offerto sia pari o superiore al prezzo base d'asta. Se l'offerta è conforme a tutti i requisiti previsti nell'avviso di vendita, procede all'aggiudicazione definitiva in tuo favore, anche in tua assenza fisica.

Vantaggi e convenienza

01 È vantaggioso acquistare una casa all'asta?
Le aste giudiziarie rappresentano un'opportunità per acquistare immobili a prezzi inferiori rispetto al mercato libero. Gli immobili all'asta vengono offerti a un prezzo base generalmente inferiore del 20-30% rispetto al valore di mercato, determinato dalla perizia di stima redatta dal Consulente Tecnico d'Ufficio.
02 Perché conviene acquistare in un'asta giudiziaria?
Acquistare un bene all’asta è vantaggioso e sicuro.

Oltre al prezzo più contenuto rispetto al valore di mercato, le vendite giudiziarie di immobili offrono, però quasi esclusivamente nel caso di vendite derivanti da procedure esecutive, un ulteriore vantaggio economico: l'assenza delle spese notarili per il rogito.
Il trasferimento di proprietà avviene attraverso il decreto del Tribunale, eliminando i costi dell'atto notarile che nelle compravendite ordinarie incidono per diverse migliaia di euro. Inoltre, il decreto di trasferimento cancella automaticamente tutte le ipoteche e i gravami preesistenti, garantendo l'acquisto di un immobile "pulito" senza oneri nascosti.

Nei casi in cui il trasferimento avvenga con atto notarile di trasferimento invece, verrà emesso dal Tribunale un Decreto di cancellazione dei gravami sempre successivamente al versamento del prezzo e al trasferimento del bene immobile.
Un altro aspetto interessante delle aste giudiziarie riguarda la trasparenza della procedura: tutti i documenti relativi all'immobile, dalla perizia tecnica all'ordinanza di vendita, sono pubblicamente accessibili sul Portale delle Vendite Pubbliche, permettendo una verifica approfondita prima di presentare l'offerta.

La procedura d'asta giudiziariai è inoltre regolamentata dal Codice di Procedura Civile e supervisionata dal Giudice dell'Esecuzione, offrendo garanzie di legalità e correttezza. Tuttavia, esistono aspetti critici da considerare, tra cui ricordiamo alcuni: vizi, difetti o difformità urbanistiche non possono essere contestati dopo l'acquisto; se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi, le procedure di sgombero possono richiedere diversi mesi.
03 Le aste giudiziarie sono adatte anche per l'acquisto della prima casa?
Sì, le aste giudiziarie rappresentano un'opzione valida per l'acquisto della prima casa, con vantaggi economici significativi e la possibilità di usufruire delle stesse agevolazioni fiscali previste per le compravendite tradizionali.

Chi acquista all'asta con i requisiti prima casa può beneficiare delle aliquote ridotte per l'imposta di registro (2% invece del 9%), le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (nel caso in cui la vendita sia in esenzione di IVA). Il risparmio economico può essere sostanziale perché gli immobili all'asta partono da un prezzo base inferiore del 15-20% circa rispetto al valore di mercato, permettendo ai giovani acquirenti o alle famiglie con budget limitato di accedere alla proprietà immobiliare con un esborso contenuto.

L'acquisto della prima casa all'asta risulta particolarmente indicato per chi dispone di tempo per seguire la procedura, non ha urgenza immediata di abitabilità e può valutare con competenza gli aspetti tecnici e legali.
04 È possibile acquistare all'asta come investimento per affittare?
Sì, acquistare un immobile all'asta giudiziaria per metterlo a reddito è una strategia di investimento molto diffusa tra gli operatori del settore immobiliare e i privati che cercano opportunità di rendita.

L'investimento all'asta per finalità di locazione risulta particolarmente vantaggioso per chi possiede esperienza nel settore immobiliare, dispone di liquidità o finanziamenti per gestire eventuali lavori di sistemazione e può attendere i tempi tecnici necessari prima di iniziare a percepire il reddito.

Rischi e problematiche

01 Quali sono i rischi dell’acquisto di una casa in asta giudiziaria?
L'acquisto di un immobile all'asta giudiziaria comporta alcuni rischi specifici che differenziano questa modalità dalle compravendite tradizionali e richiedono particolare attenzione da parte dell'offerente. Il primo e principale rischio riguarda la vendita "come visto e piaciuto".

Gli immobili all'asta vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'aggiudicatario non può contestare successivamente eventuali vizi, difetti strutturali, o altre problematiche non rilevabili durante una visita preliminare.

Le spese condominiali arretrate rappresentano un onere che può gravare sull'acquirente (riferite però ai due anni che precedono il trasferimento immobiliare). Secondo la normativa condominiale infatti, il nuovo proprietario risponde dei debiti condominiali pregressi relativi agli ultimi due anni. 

L'irrevocabilità dell'offerta costituisce un vincolo importante da considerare. Una volta presentata la domanda di partecipazione con la relativa cauzione, non è più possibile ritirarsi o modificare la proposta.
02 Cosa succede se l'immobile è occupato?
Se l'immobile all'asta risulta occupato al momento dell'aggiudicazione, l'acquirente deve attendere le procedure di liberazione disposte dal Tribunale prima di poter prendere possesso effettivo del bene.
03 Cosa succede se scopro vizi nascosti dopo l'acquisto?
Gli immobili all'asta vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, secondo la formula "come visto e piaciuto". Questo principio, stabilito dalle norme sulla vendita forzata, esclude qualsiasi garanzia per vizi che normalmente tutela l'acquirente nelle compravendite tradizionali. Il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale trasferisce la proprietà senza alcuna responsabilità del venditore per difetti o problematiche del bene.

Costi e spese

01 Quali sono le spese per partecipare a un'asta immobiliare?
Per partecipare a un'asta giudiziaria è necessario sostenere alcune spese, il cui valore varia in base alle modalità di vendita indicate nell'avviso e al valore dell'immobile.

La spesa principale per partecipare all’asta giudiziaria è il deposito cauzionale, se l’asta lo prevede. Generalmente il deposito è pari al 10% del prezzo base d'asta o dell'importo offerto.
La cauzione deve essere versata seguendo le istruzioni presenti nell'avviso di vendita.  Questo importo viene restituito integralmente agli offerenti non aggiudicatari entro 15 giorni dalla conclusione della gara, mentre per l'aggiudicatario viene trattenuto come acconto sul saldo prezzo finale.
02 Quali sono le spese di aggiudicazione in asta giudiziaria su Astebook.it?

Beni immobili

Le commissioni a carico dell’aggiudicatario, sostenute solo in caso di vittoria della gara su Astebook.it, sono elencate di seguito:

Le commissioni per i beni immobili sono applicate per scaglioni di valore. Potranno essere fornite offerte personalizzate per ogni singola procedura in base alla tipologia specifica dell’immobile.
Fascia di valore Commissione
da 0 a 25.000 € 5%
da 25.001 a 330.000 € 4%
da 330.001 a 900.000 € 3%
oltre 900.000 € 2%

Beni mobili

Le commissioni per i beni mobili sono applicate esclusivamente in caso di aggiudicazione.
Tipologia Commissione
Beni mobili 15% sull’importo di aggiudicazione
Per richieste di offerte personalizzate o chiarimenti, contattare l'assistenza di Astebook.it indicando il riferimento della procedura.
03 Quanto bisogna versare per partecipare all'asta giudiziaria?
Per partecipare a un'asta giudiziaria per la quale è previsto un deposito cauzionale è necessario versare l’importo previsto nell'avviso di vendita.

Per le aste chiamate “free auction” ossia senza un deposito cauzionale, non sono previste spese a carico di coloro che desiderano inviare offerte.
04 Posso ottenere un mutuo per comprare una casa all'asta?
Sì, è possibile richiedere un mutuo per acquistare un immobile all'asta giudiziaria, similmente alle compravendite tradizionali.
Solitamente si avvia la pratica di mutuo con largo anticipo rispetto alla partecipazione all'asta: è ideale ottenere una delibera di finanziamento preventiva dalla banca prima ancora di presentare l'offerta in asta, assicurandosi così la disponibilità dei fondi entro le scadenze imposte dal Tribunale.

La documentazione richiesta per il mutuo su aste include gli stessi elementi dei finanziamenti tradizionali (documenti di identità, certificati di reddito, estratti conto) più la documentazione specifica dell'asta: avviso di vendita, perizia tecnica, ordinanza del giudice e, dopo l'aggiudicazione, il verbale di gara e il decreto di trasferimento.
05 Le spese condominiali pregresse restano a carico dell'acquirente?
Sì, l'aggiudicatario di un'asta giudiziaria risponde parzialmente delle spese condominiali arretrate accumulate dal precedente proprietario.
Secondo la normativa condominiale, il nuovo proprietario è tenuto a versare i debiti condominiali maturati nei due anni precedenti all'aggiudicazione, anche se non ne era a conoscenza al momento dell'acquisto.

Verifiche sull'immobile

01 Come posso verificare la regolarità catastale e urbanistica dell'immobile?
La verifica della regolarità catastale e urbanistica dell'immobile all'asta permette di accertare la corrispondenza tra lo stato di fatto del bene e la documentazione ufficiale depositata presso gli enti competenti.

La conformità catastale riguarda la corrispondenza tra le caratteristiche reali dell'immobile e i dati registrati al Catasto. Per verificarla è necessario richiedere la visura catastale aggiornata presso l'Agenzia delle Entrate. La visura deve essere confrontata con la planimetria catastale depositata, che rappresenta graficamente la distribuzione interna degli spazi.
02 Come scoprire se ci sono ipoteche sull'immobile prima dell'asta?
Per verificare la presenza di ipoteche sull'immobile all'asta è necessario richiedere una visura ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate. Un aspetto fondamentale da comprendere è che nelle vendite giudiziarie tutte le ipoteche e i gravami preesistenti vengono automaticamente cancellati con il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale. Questo rappresenta uno dei principali vantaggi dell'acquisto di una casa all'asta.
03 Cos'è la perizia di stima e dove posso trovarla?
La perizia di stima è una relazione tecnica redatta da un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal Tribunale per valutare l'immobile pignorato e determinare il valore di mercato prima della messa all'asta.

La perizia di stima è disponibile pubblicamente e può essere consultata gratuitamente da chiunque sia interessato all'immobile. Il documento viene allegato all'avviso di vendita ed è disponibile per la consultazione per gli utenti iscritti al sito Astebook.it.

Invenduti nelle aste giudiziarie

01 Cosa significa asta deserta?
Un'asta deserta si verifica quando nessun offerente presenta proposte valide entro il termine stabilito oppure quando le offerte ricevute vengono ritenute inadeguate dal Giudice dell'Esecuzione. In questa situazione la vendita giudiziaria non produce alcuna aggiudicazione e il bene rimane invenduto.
02 Di quanto viene ribassato il prezzo dopo un'asta deserta?
Quando un'asta va deserta, il Tribunale dispone automaticamente un nuovo tentativo di vendita con condizioni economiche più favorevoli. Il prezzo base viene ribassato secondo percentuali stabilite dalla legge o dall'ordinanza di vendita: generalmente la riduzione è del 20-25% rispetto al prezzo dell'asta precedente.

Questo meccanismo di ribasso progressivo continua fino al raggiungimento di un prezzo sufficientemente attraente per il mercato o fino alla decisione del giudice di modificare le modalità di vendita.
03 Conviene aspettare il ribasso o partecipare all’asta al primo tentativo di vendita?
Quando si parla delle aste giudiziarie, non esiste una strategia universalmente valida; la decisione di partecipare al primo tentativo di vendita o attendere eventuali ribassi dopo aste deserte dipende da molteplici fattori. Partecipare immediatamente al primo tentativo di vendita di un’immobile all’asta offre alcuni vantaggi concreti.

La concorrenza è spesso minore rispetto alle aste successive, poiché molti investitori adottano proprio la strategia di attendere i ribassi, riducendo il numero di offerenti alla prima occasione. Questo può permettere di aggiudicarsi l'immobile all'asta al prezzo base iniziale senza dover affrontare una gara al rialzo che farebbe lievitare significativamente il costo finale.
La strategia di attendere i ribassi progressivi presenta naturalmente il vantaggio economico principale: il prezzo viene ridotto del 20-25% a ogni asta deserta, permettendo potenzialmente di acquistare lo stesso immobile a condizioni molto più favorevoli.

Dopo due o tre tentativi andati deserti, il risparmio cumulato rispetto al prezzo iniziale può raggiungere il 40-50%, trasformando un investimento marginalmente conveniente in un'opportunità eccellente.

Tuttavia, questa strategia comporta dei rischi tra cui quello di concorrere con altri per aggiudicarsi il bene. Il ribasso del prezzo attira inevitabilmente maggiore attenzione da parte di altri investitori, aumentando la probabilità di trovarsi in competizione con più offerenti proprio quando il prezzo è diventato molto attraente.

Dopo l'aggiudicazione

01 Quanto tempo si ha a disposizione per pagare dopo l'aggiudicazione?
Dopo l'aggiudicazione di un bene in asta giudiziaria, l'acquirente ha un termine perentorio per versare il saldo prezzo che varia generalmente tra 60 e 120 giorni, a seconda del tipo di procedura e delle disposizioni specifiche contenute nell'ordinanza di vendita.

Nelle esecuzioni immobiliari ordinarie il termine standard per il pagamento del saldo è di 120 giorni dall'aggiudicazione. Nelle liquidazioni giudiziali (ex procedure fallimentari) e in alcune procedure concorsuali particolari, il termine può essere ridotto a 60 giorni per velocizzare la liquidazione degli asset e soddisfare rapidamente i creditori. L'avviso di vendita e l'ordinanza del giudice specificano sempre esattamente il termine applicabile alla specifica procedura.
02 Quanto tempo passa dall'aggiudicazione e fino a ottenere la disponibilità della casa?
Il tempo necessario per ottenere la piena disponibilità dell'immobile acquistato all'asta varia significativamente in base a diversi fattori. I tempi dipendono principalmente dallo stato di possesso del bene e dalla complessità della procedura esecutiva.

Dopo l'aggiudicazione, il primo passaggio è il versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio stabilito, generalmente tra i 60-120 giorni. Solo dopo aver effettuato il pagamento completo, si prosegue con il decreto di trasferimento o atto notarile di trasferimento, che costituisce il titolo di proprietà definitivo dell'immobile. I tempi di emissione del decreto variano da Tribunale a Tribunale, ma generalmente richiedono dalle due settimane ai due mesi successivi al pagamento del saldo.

I tempi per la stipula dell’atto notarile di trasferimento solitamente possono variare da 30 a 60 giorni (nel caso in cui tutta la documentazione sia regolare e non vi siano pratiche burocratiche da regolarizzare, in caso contrario invece i tempi possono allungarsi). Una volta ottenuto il decreto di trasferimento o stipulato l’atto notarile, l'aggiudicatario diventa formalmente proprietario dell'immobile con tutti i diritti che ne derivano.
03 Come posso sapere chi ha comprato una casa all'asta?
Le informazioni sugli esiti delle aste giudiziarie e sull'identità degli aggiudicatari sono pubbliche e accessibili attraverso diversi canali ufficiali, nel rispetto dei principi di trasparenza che regolano le vendite giudiziarie.

Per conoscere l'identità specifica dell'acquirente, lo strumento più efficace è la visura catastale aggiornata dell'immobile, richiedibile presso l'Agenzia delle Entrate dopo che il decreto di trasferimento è stato trascritto nei registri immobiliari.

04 Cos'è il decreto di trasferimento e quando si riceve dopo l’aggiudicazione?
Il decreto di trasferimento è il provvedimento giudiziale con cui il Giudice dell'Esecuzione dispone il trasferimento della proprietà dell'immobile dall'esecutato all'aggiudicatario. Questo documento costituisce il titolo di proprietà definitivo e sostituisce a tutti gli effetti l'atto notarile di compravendita previsto nelle transazioni immobiliari ordinarie.

Il decreto viene emesso solo dopo che l'aggiudicatario ha completato il versamento del saldo prezzo e di tutte le somme dovute entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza di vendita. Fino al pagamento integrale, l'aggiudicazione rimane provvisoria e potrebbe decadere in caso di inadempimento. Una volta ricevuta la documentazione bancaria che attesta l'avvenuto pagamento, il Tribunale procede con l'emissione del provvedimento.
05 Come e quando posso registrare l'immobile al catasto?
La registrazione al catasto, tecnicamente definita voltura catastale, è la procedura amministrativa che permette di aggiornare l'intestazione dell'immobile presso l'Agenzia delle Entrate, trasferendo la titolarità dal precedente proprietario all'aggiudicatario.

Questo adempimento è necessario per far risultare il nuovo proprietario nei registri catastali e per intestarsi la rendita catastale. La voltura può essere effettuata solo dopo l'emissione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale e la sua trascrizione nei registri immobiliari. Il decreto costituisce il titolo giuridico che legittima il cambio di intestazione catastale, quindi senza questo documento non è possibile procedere con l'aggiornamento.
I tempi dipendono quindi dalla rapidità del Tribunale nell'emettere il provvedimento dopo il versamento del saldo prezzo, generalmente da due settimane a due mesi.

In caso invece di Atto notarile di trasferimento è il notaio stesso a dover effettuare la voltura catastale, in via telematica e automatica, tramite la cosiddetta “voltura automatica” o “voltura 1.1”.

L’obbligo è previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, come modificato dal D.Lgs. 78/2010, e attuato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2012: “I notai, in qualità di pubblici ufficiali roganti o autenticanti, provvedono alla richiesta di registrazione, trascrizione e voltura degli atti da loro formati o autenticati, mediante la presentazione telematica degli stessi.” Al momento della registrazione telematica dell’atto (entro 30 giorni dal rogito), il notaio trasmette contestualmente i dati per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale.

Il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettua automaticamente l’aggiornamento dell’intestazione catastale. Il nuovo proprietario non deve presentare alcuna domanda di voltura: l’adempimento è integrato nel pacchetto di trasmissione (“Modello Unico Telematico”).